La crescente mobilità internazionale ha determinato un forte aumento degli incidenti stradali che coinvolgono veicoli stranieri in Italia e veicoli italiani all’estero. Le procedure per ottenere un risarcimento in queste situazioni sono più complesse rispetto ai sinistri tra soli veicoli italiani e richiedono una gestione attenta e competente.
In questo articolo, come TutelaSinistriStradali.it, illustriamo in modo chiaro come comportarsi, a chi rivolgersi e quali strumenti utilizzare per ottenere un risarcimento completo in caso di incidente con un veicolo estero.
- Cosa fare subito dopo un incidente con veicolo straniero
In caso di sinistro con un veicolo straniero è fondamentale agire con precisione per evitare complicazioni nella fase risarcitoria.
Le azioni immediate da compiere sono:
- Documentare il luogo del sinistro con fotografie dei veicoli, della posizione sulla strada e dei danni.
- Annotare tutti i dati del veicolo estero: targa, nazionalità, modello, compagnia assicurativa, eventuale Carta Verde.
- Raccogliere testimonianze.
- Richiedere l’intervento delle autorità (Polizia Locale, Carabinieri), soprattutto in caso di feriti.
- Recarsi al Pronto Soccorso entro 24/48 ore, anche in caso di lesioni apparentemente lievi.
Il percorso risarcitorio nei sinistri con veicoli esteri è complesso: per tutelare i propri diritti è consigliabile farsi assistere da professionisti con comprovata esperienza nella gestione dei sinistri transfrontalieri.
- Incidente in Italia causato da un veicolo estero
Quando l’incidente avviene sul territorio italiano ed è causato da un veicolo con targa straniera, si applica la legislazione italiana. Il soggetto a cui indirizzare la richiesta danni varia in base alla posizione del danneggiato.
2.1 Richiesta danni all’UCI
Se il veicolo responsabile appartiene a un Paese del sistema Carta Verde, la richiesta danni va presentata all’Ufficio Centrale Italiano (UCI).
La comunicazione deve contenere:
- data e luogo dell’incidente;
- targa e nazionalità del veicolo estero;
- descrizione del mezzo (tipo, marca, modello);
- breve ricostruzione del sinistro;
- modulo CAI e verbale delle autorità, se presente.
Per accelerare l’istruttoria è utile allegare:
- dati della compagnia estera;
- nome e indirizzo del proprietario e del conducente;
- copia della Carta Verde;
- eventuale documentazione aggiuntiva.
L’UCI incaricherà una compagnia italiana per la gestione del sinistro in nome dell’assicuratore straniero. L’offerta o il diniego devono essere comunicati entro tre mesi.
Se l’UCI non risponde, è possibile rivolgersi alla CONSAP per la tutela prevista dalla legge.
2.2 Richiesta danni del terzo trasportato
Il trasportato su un veicolo italiano danneggiato da un veicolo straniero può richiedere il risarcimento direttamente alla compagnia assicurativa del veicolo sul quale viaggiava.
La giurisprudenza (Cass. civ. ord. 12172/2023) ha confermato l’applicabilità dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni, che tutela il trasportato a prescindere dalla responsabilità.
In questa ipotesi la richiesta non va inviata all’UCI.
- Incidente all’estero con veicolo italiano
Le modalità di richiesta risarcitoria cambiano in base al Paese in cui avviene il sinistro e allo Stato di immatricolazione del veicolo responsabile.
3.1 Incidenti nello Spazio Economico Europeo (SEE)
Se il sinistro avviene in un Paese SEE e il veicolo responsabile è immatricolato nello stesso ambito, il danneggiato può richiedere il risarcimento:
- direttamente al responsabile o alla sua compagnia assicurativa;
- oppure al mandatario designato in Italia dall’impresa estera.
Per individuare compagnia estera e mandatario è sufficiente una richiesta al Centro di Informazione CONSAP.
Se entro tre mesi non arriva risposta o non viene nominato un mandatario, il danneggiato può rivolgersi all’Organismo di Indennizzo Italiano.
3.2 Incidenti all’estero con veicoli non SEE (UK, Svizzera, Monaco, Bosnia, Israele)
In questi casi, è comunque possibile ottenere dall’INFORMATION CENTER CONSAP i dati dell’assicuratore estero e dell’eventuale società designata in Italia.
Tuttavia, tale società non è soggetta agli obblighi previsti dal Codice delle Assicurazioni e non è tenuta a rispondere entro tre mesi. In mancanza di riscontro, non è possibile rivolgersi all’Organismo di Indennizzo.
3.3 Incidenti in Paesi extra SEE
Se l’incidente avviene in un Paese extra SEE e il veicolo responsabile è immatricolato localmente, la richiesta risarcitoria va indirizzata direttamente all’assicuratore o al proprietario del veicolo estero.
Se l’incidente avviene in un Paese Carta Verde ma il veicolo responsabile è immatricolato in un Paese diverso da quello in cui avviene il sinistro, la richiesta va inviata al Bureau del Paese dell’incidente.
- Incidente causato da un veicolo italiano ai danni di un’auto straniera
Se un veicolo estero subisce danni da un veicolo italiano, il danneggiato deve rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa italiana del responsabile.
Si applica la procedura ordinaria degli artt. 144 Codice Assicurazioni e 2054 c.c.
Non è ammesso:
- il risarcimento diretto;
- l’intervento dell’UCI.
- Incidente con veicolo straniero non assicurato o non identificato
Quando un veicolo estero circola in Italia senza copertura assicurativa valida, i danni possono essere risarciti dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, gestito da CONSAP.
I massimali previsti sono:
- 6.070.000 euro per danni alle persone;
- 1.220.000 euro per danni alle cose.
La stessa procedura si applica per veicoli stranieri non identificati.
- Come ottenere il risarcimento dopo un incidente con veicolo estero
La richiesta risarcitoria deve essere presentata seguendo le procedure indicate nei paragrafi precedenti. Al termine della fase stragiudiziale possono verificarsi tre situazioni:
- l’assicurazione risarcisce integralmente il danno;
- l’assicurazione rifiuta o non risponde nei termini;
- l’assicurazione offre un importo insufficiente.
Nei casi 2 e 3, prima di iniziare una causa, la legge impone l’invio di un invito a stipulare una negoziazione assistita.
Solo dopo 30 giorni senza risposta si può procedere in giudizio.
Per controversie fino a 30.000 euro è competente il Giudice di Pace, per importi superiori il Tribunale.
La procedura è disciplinata dagli artt. 144 e 126 del Codice delle Assicurazioni, che prevedono:
- termini a comparire raddoppiati (180 giorni in Tribunale, 90 davanti al Giudice di Pace);
- legittimazione processuale dell’UCI in sostituzione delle compagnie estere.
- Chi paga le spese legali
Il danneggiato ha diritto alla restituzione delle spese legali, sia in caso di accordo stragiudiziale sia in caso di giudizio.
Solo così il risarcimento può definirsi completo, evitando che il danneggiato debba sostenere costi che spetterebbero all’assicurazione o all’UCI.
La complessità delle procedure transfrontaliere rende essenziale l’assistenza di professionisti specializzati.
Conclusione
Un incidente con un veicolo estero richiede competenze specifiche e una gestione attenta di ogni fase della procedura.
Noi di TutelaSinistriStradali.it supportiamo i danneggiati nella raccolta dei documenti, nella presentazione delle richieste risarcitorie, nel rapporto con assicurazioni e organismi esteri e nell’eventuale fase giudiziale, garantendo una tutela completa fino all’ottenimento del risarcimento.